La decisione del Consiglio di Stato
Tenendo conto quindi del più recente orientamento del Supremo Consesso, il Consiglio di Stato ha affrontato l’appello partendo da una premessa fondamentale: il contributo Anac, pur essendo obbligatorio, non può essere assimilato ai requisiti di ordine generale e speciale.
Si tratta, invece, di una condizione esterna al contenuto dell’offerta, che deve essere rispettata ma che non incide sulla capacità dell’operatore di partecipare alla procedura.
Proprio per questo, non è sostenibile la tesi dell’appellante secondo cui il pagamento tardivo non poteva essere sanato.
L’Adunanza plenaria ha infatti fissato un criterio preciso: fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte permane un divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore inadempiente, ma entro quel limite temporale il versamento può essere regolarizzato tramite soccorso istruttorio.
Un ulteriore chiarimento è stato fornito in relazione all’inversione procedimentale, con la previa valutazione delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla documentazione amministrativa.
Secondo il Consiglio di Stato, questa scelta a maggior ragione non incide sull’obbligo di verifica del pagamento: anche in presenza di inversione, la stazione appaltante deve controllare il versamento, attivare la regolarizzazione e disporre l’esclusione solo in caso di persistente inadempimento.