I chiarimenti dell'Adunanza Plenaria
Il contrasto interpretativo è stato definitivamente risolto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 9 giugno 2025, n. 6. La Plenaria ha qualificato il contributo come condizione estrinseca rispetto alla gara, sottolineando che la sua finalità non è quella di selezionare i concorrenti, ma di garantire il finanziamento delle attività istituzionali dell’Autorità. Si tratta quindi di un obbligo legale che accompagna la partecipazione, ma che non riguarda né l’idoneità soggettiva dell’operatore né la qualità dell’offerta.
Da questa impostazione discendono alcune regole operative di grande rilievo:
- il pagamento tardivo è consentito: l’adempimento può avvenire fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte, momento oltre il quale scatta il divieto legale di esaminarle;
- il soccorso istruttorio è obbligatorio: la stazione appaltante, accertata la mancanza del versamento, deve attivare la procedura, assegnando un termine all’operatore per regolarizzare;
- l’inadempimento definitivo comporta l’inammissibilità: se l’operatore non provvede entro il termine fissato, l’offerta non può essere valutata;
- inversione procedimentale: anche qualora la verifica dei requisiti amministrativi avvenga dopo l’esame delle offerte tecniche ed economiche, resta fermo il dovere della stazione appaltante di controllare il pagamento e di sollecitare l’adempimento, pena responsabilità contabile e segnalazione all’Anac.
Con questo intervento, si è inteso superare la logica formalistica dell’automatica esclusione, valorizzando un approccio sostanzialistico coerente con il principio del risultato e con l’esigenza di non ostacolare indebitamente la concorrenza.