Vincoli paesaggistici: si possono rimuovere se il bene non è mai esistito?
Il TAR Emilia-Romagna chiarisce i limiti alla rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico
di
Redazione tecnica -
04/06/2025
La decisione del TAR: rimozione legittima se il bene è inesistente fin dall’origine
Il TAR ha rigettato il ricorso, giudicando infondate tutte le censure sollevate, sia sul piano costituzionale che su quello istruttorio.
Il punto centrale della sentenza sta nella distinzione tra due fattispecie:
- la rimozione del vincolo per mutamento delle condizioni o cessazione delle esigenze di tutela, che non è prevista dal Codice dei beni culturali e risulterebbe illegittima e potenzialmente incostituzionale;
- la rimozione per inesistenza originaria del bene o per assoluta incertezza sulla sua esistenza, che invece è ammessa e correttamente disciplinata dall’art. 71, comma 1, lett. b) della L.R. n. 24/2017.
Nel caso specifico:
- è stato accertato che il bene non era mai esistito o non era chiaramente identificabile già all’epoca del vincolo;
- l’istruttoria svolta dal Comitato tecnico scientifico e dalla Commissione regionale per il paesaggio è stata ampia, documentata e coerente;
- l’Atlante regionale dei beni vincolati ha solo valore ricognitivo e non prova l’effettiva esistenza del bene.
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Documenti Allegati
Sentenza TAR Emilia Romagna 29 aprile 2025, n. 446IL NOTIZIOMETRO