Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato conferma i limiti

Il Consiglio di Stato chiarisce i casi in cui il ripristino dei luoghi è obbligatorio e quando la compatibilità paesaggistica impedisce il rilascio della sanatoria edilizia

di Redazione tecnica - 16/06/2025

I principi espressi dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente l’impostazione della pubblica amministrazione e del TAR, riaffermando principi di rilievo per la prassi operativa:

  • in presenza di vincolo paesaggistico, la compatibilità paesaggistica costituisce un presupposto imprescindibile per il rilascio di qualunque titolo edilizio, anche in sanatoria. La mera conformità urbanistica non è sufficiente;
  • la valutazione di compatibilità paesaggistica deve tener conto non solo della singola opera, ma dell’effetto complessivo che l’intervento, considerato nel suo insieme, produce sul paesaggio tutelato;
  • l’autorizzazione paesaggistica postuma è possibile solo nei limitati casi previsti dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 (opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi già previsti negli strumenti di pianificazione paesaggistica ecc.). Nel caso di specie, gli interventi erano qualificabili come nuove costruzioni e trasformazioni morfologiche incompatibili;
  • le previsioni urbanistiche locali (PAT, PI) non possono derogare ai vincoli paesaggistici né consentire interventi che alterino le caratteristiche protette del sito;
  • in caso di interventi incompatibili, l’unica soluzione è il ripristino dello stato dei luoghi, necessario per tutelare i valori paesaggistici compromessi.
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