Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato conferma i limiti
Il Consiglio di Stato chiarisce i casi in cui il ripristino dei luoghi è obbligatorio e quando la compatibilità paesaggistica impedisce il rilascio della sanatoria edilizia
Il quadro normativo di riferimento
Per una corretta lettura della decisione dei giudici di Palazzo Spada occorre considerare:
- il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio):
- art. 142, comma 1, lett. g) – tutela delle aree boscate
- art. 146 – autorizzazione paesaggistica
- art. 167 – disciplina dell’autorizzazione paesaggistica postuma
- il DM 18 novembre 1971 – dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area
- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia):
- art. 3 – definizioni degli interventi edilizi
- art. 31 e ss. – sanatoria edilizia e procedimenti repressivi
- la Legge urbanistica n. 1150/1942 e successive modifiche
La sentenza non fa riferimento al nuovo art. 36-bis introdotto all’interno del TUE dal Salva Casa, in quanto l’abuso contestato è stato correttamente qualificato come “abuso totale”, sanabile – se del caso – con la sanatoria ordinaria di cui all’art. 36, preclusa però in assenza di accertamento di compatibilità paesaggistica e fuori dai casi previsti dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 5 giugno 2025, n. 4892IL NOTIZIOMETRO