Accesso agli atti e oscuramento offerte: il Consiglio di Stato sul rito super-accelerato

Palazzo Spada chiarisce quando il termine di dieci giorni trova applicazione e quando invece si deve ricorrere al rito ordinario, distinguendo con precisione tra omissioni, provvedimenti impliciti e decisioni espresse

di Redazione tecnica - 09/09/2025

L’art. 36 del Codice dei contratti

Il cuore della vicenda ruota intorno all’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il regime di accesso agli atti nelle procedure di gara. La norma prevede:

  • al comma 1, l’obbligo di pubblicare nella piattaforma di approvvigionamento digitale tutti gli atti relativi alla procedura;
  • al comma 2, l’obbligo di mettere automaticamente a disposizione dei primi cinque concorrenti le offerte presentate;
  • al comma 3, la possibilità per l’aggiudicatario di chiedere l’oscuramento di parti dell’offerta, cui la stazione appaltante deve rispondere con una decisione espressa e motivata;
  • al comma 4, il termine di dieci giorni per impugnare le decisioni sull’oscuramento, con un rito speciale che si affianca alla disciplina generale dell’art. 116 c.p.a.

Si tratta di una norma che, nel bilanciamento tra segreto tecnico e diritto di difesa, attribuisce agli operatori economici un regime ostensivo privilegiato. Ma proprio per la sua natura eccezionale, il rito super-accelerato richiede il rispetto rigoroso dei presupposti di legge: una decisione chiara, motivata e conoscibile.

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