Affidamento diretto: ANAC interviene sul divieto di frazionamento artificioso
Il valore dell’appalto va calcolato in modo corretto anche tramite una programmazione degli acquisti adeguata, tale per cui un eventuale frazionamento rappresenti un'ipotesi eccezionale, giustificata da motivate ragioni oggettive
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Redazione tecnica -
17/06/2025
Il contesto normativo e i profili critici riscontrati
Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha analizzato la condotta della società affidataria e del Consorzio, rilevando plurime violazioni del Codice dei Contratti pubblici in relazione a:
- art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 secondo cui “la scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”. Si configura quindi ii divieto di frazionamento artificioso dell’appalto, finalizzato ad eludere l’applicazione della normativa sulle soglie comunitarie;
- art. 14, comma 12, lett. b) del Codice, secondo cui per appalti di servizi destinati a rinnovo o con carattere regolare, l’importo stimato deve tenere conto del valore complessivo previsto in 12 mesi;
- inosservanza degli obblighi di programmazione di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023, con riguardo alla pianificazione delle esigenze e all’adozione di strumenti di acquisto coerenti con il fabbisogno.
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