Affidamento diretto: ANAC interviene sul divieto di frazionamento artificioso
Il valore dell’appalto va calcolato in modo corretto anche tramite una programmazione degli acquisti adeguata, tale per cui un eventuale frazionamento rappresenti un'ipotesi eccezionale, giustificata da motivate ragioni oggettive
Le conclusioni di ANAC
In conclusione, il procedimento ha rilevato una condotta non conforme alla normativa di settore, con un ricorso illegittimo all’affidamento diretto e violazione del principio del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto e mancanza di adeguata programmazione.
Il divieto di frazionamento di un appalto assurge, dunque, a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.
Tra l’altro, il rispetto delle norme in materia implica che il valore dell’appalto vada calcolato in modo corretto anche tramite una programmazione degli acquisti adeguata (art 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 37 del D. Lgs. n. 36 del 2023) e tale per cui un eventuale frazionamento dell’appalto si pone come ipotesi eccezionale giustificata da motivate ragioni oggettive.
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