Ampliamenti in totale assenza di titolo: nessuna sanatoria semplificata con il Salva Casa
La Cassazione ribadisce i limiti dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: esclusi gli interventi completamente abusivi, anche se realizzati anni prima
di
Redazione tecnica -
18/06/2025
Le motivazioni del ricorso in Cassazione
Contro il rigetto dell’istanza di revoca o sospensione della demolizione da parte del giudice dell’esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione articolando due distinti gruppi di doglianze:
- violazione di legge e vizio di motivazione sulla sanabilità
delle opere
I ricorrenti contestano la mancata applicazione degli artt. 36 e 36-bis del Testo Unico Edilizia. In particolare, ritenevano sussistente la doppia conformità urbanistica, evidenziando che il tecnico incaricato aveva asseverato la conformità dell’opera alla disciplina vigente al momento della domanda. Sostenevano inoltre che l’entrata in vigore dell’art. 36-bis avrebbe dovuto consentire l’esame dell’istanza anche nei casi di assenza totale di titolo edilizio. - violazione del principio di proporzionalità e del diritto
all’abitazione (art. 8 CEDU)
Secondo i ricorrenti, il provvedimento di demolizione avrebbe dovuto essere sospeso in quanto pregiudizievole per l’unico immobile destinato a loro abitazione. La sanzione veniva ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto alle concrete condizioni familiari ed economiche, con conseguente lesione del diritto alla casa e disapplicazione del principio di proporzionalità, più volte affermato anche dalla Corte EDU.
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Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2025, n. 17292IL NOTIZIOMETRO