Ampliamenti in totale assenza di titolo: nessuna sanatoria semplificata con il Salva Casa

La Cassazione ribadisce i limiti dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: esclusi gli interventi completamente abusivi, anche se realizzati anni prima

di Redazione tecnica - 18/06/2025

Sanatoria e doppia conformità

Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile: l’ordinanza impugnata aveva correttamente escluso la presenza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Ricordiamo, infatti, che è ormai pacifico il principio per cui, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. citato e, precisamente, la «doppia conformità» delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Nel caso in esame, il tecnico incaricato aveva asseverato solo la conformità alla normativa vigente al momento della domanda, ma non a quella vigente alla data di realizzazione delle opere. Di conseguenza, non poteva essere rilasciato alcun titolo in sanatoria.

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