Ampliamenti in totale assenza di titolo: nessuna sanatoria semplificata con il Salva Casa
La Cassazione ribadisce i limiti dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: esclusi gli interventi completamente abusivi, anche se realizzati anni prima
Sanatoria semplificata Salva Casa
La Cassazione ha escluso l’applicazione del nuovo art. 36-bis alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore (30 maggio 2024). In assenza di una espressa disposizione di retroattività, vale il principio generale dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, come già affermato da Consiglio di Stato e Corte Costituzionale.
La parte più rilevante della sentenza è quella in cui la Corte ha escluso in modo categorico la possibilità di utilizzare l’art. 36-bis per regolarizzare interventi totalmente abusivi. La norma è, infatti, destinata ai soli casi di:
- parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34);
- interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA (art. 37);
- variazioni essenziali (art. 32).
Non rientrano nella previsione gli interventi eseguiti in totale assenza di titolo abilitativo, per i quali rimane il solo canale della doppia conformità ex art. 36.
La Corte ha, altresì, sottolineato che l’art. 36-bis ha natura eccezionale e deroga a un principio fondamentale di riforma economico-sociale, per cui non può essere esteso analogicamente a casi diversi da quelli espressamente previsti.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2025, n. 17292IL NOTIZIOMETRO