La decisione del CGA della Regione Siciliana
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto illegittimo l’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 6/2012, osservando che il Comune avrebbe dovuto limitarsi a intervenire sulle opere realizzate in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, anziché annullare integralmente il titolo edilizio.
La sentenza del CGARS ha sottolineato che:
- la mancata osservanza delle prescrizioni paesaggistiche non rende illegittimo il titolo, ma solo l’opera come effettivamente realizzata;
- il Comune ha agito in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e “minimo mezzo”, non esplicitando nemmeno le ragioni di pubblico interesse richieste dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990;
- il titolo edilizio in sé era legittimo, mentre l’eventuale repressione avrebbe dovuto riguardare solo le difformità materiali (con, ad esempio, un’ordinanza di demolizione parziale).
Di conseguenza, il CGARS ha accolto il settimo motivo del ricorso di primo grado (riproposto in appello), annullando il provvedimento comunale impugnato e lasciando salva l’eventuale futura attività amministrativa di repressione dell’abuso.