Legittimità del titolo e conformità dell’intervento
La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza amministrativa più evoluta, che afferma con nettezza la distinzione tra due profili concettualmente autonomi:
- da un lato, il titolo edilizio, inteso come atto amministrativo legittimo se adottato nel rispetto delle regole procedurali e sostanziali;
- dall’altro, l’opera realizzata, che può essere oggetto di sanzione qualora risulti eseguita in difformità rispetto al titolo stesso.
Secondo il CGARS, l’Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità e del c.d. "minimum necessario", adottando lo strumento meno invasivo idoneo a tutelare l’interesse pubblico. In presenza di difformità esecutive, anziché procedere all’annullamento integrale del titolo edilizio, devono preferirsi soluzioni meno drastiche, come la demolizione selettiva o la conformazione dell’opera alle condizioni originarie.
La decisione valorizza, inoltre, i principi di autotutela ragionevole e tutela dell’affidamento, rigettando un’interpretazione estensiva del potere di annullamento che finirebbe per compromettere situazioni giuridiche ormai consolidate, derivanti da un titolo formalmente valido.
In sintesi, il principio affermato è chiaro: la legittimità del titolo edilizio e la conformità dell’opera non coincidono. Qualora un intervento sia stato autorizzato in modo regolare ma realizzato in modo difforme, non è ammissibile l’annullamento del titolo, bensì solo l’adozione di misure repressive specifiche e mirate alle violazioni esecutive, nel rispetto della legalità, della tipicità degli atti e della proporzionalità dell’azione amministrativa.