Conclusioni operative
La sentenza del CGARS ribadisce un principio fondamentale: la difformità esecutiva non può giustificare l’annullamento in autotutela del titolo edilizio, ma deve essere repressa con gli strumenti ordinari previsti dalla legge.
Nel caso di specie, il provvedimento di annullamento è stato ritenuto illegittimo perché l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare un procedimento repressivo sull’opera e non incidere retroattivamente sull’efficacia del titolo.
Ecco le implicazioni operative:
- in presenza di difformità, il Comune deve avviare un procedimento sanzionatorio (es. ordinanza di demolizione parziale o rimodulazione dell’intervento);
- l’annullamento del titolo è legittimo solo se viziato ab origine e non può essere giustificato da una semplice inottemperanza in fase esecutiva;
- i tecnici incaricati devono distinguere sempre tra vizi del titolo e vizi dell’esecuzione, suggerendo soluzioni che evitino contenziosi e sanzioni sproporzionate;
- la legittimità formale del titolo edilizio non viene meno per difformità sopravvenute, salvo casi di dichiarazioni false o mendaci.