La decisione del TAR
Alla luce di questi principi, il TAR ha respinto il ricorso ribadendo che:
- le opere in esame vanno qualificate come nuova costruzione, prive del necessario permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;
- la preesistenza dell'immobile al 1967 non è stata dimostrata, rendendo necessario il possesso dei titoli edilizi;
- il conseguente ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è un atto vincolato: non necessita di ulteriori motivazioni di pubblico interesse, essendo sufficiente la constatazione dell’abuso.
In questo modo, la sentenza ribadisce tre punti fermi per chi opera nel settore: la necessità di valutare le opere nel loro insieme, l’onere probatorio sempre in capo al proprietario che invochi l’anteriorità al 1967 e l’assoluta inderogabilità dei vincoli paesaggistici, che rendono inevitabile la rimessione in pristino in mancanza di autorizzazione.