Autotutela, affidamento e titoli edilizi: i limiti dell’annullamento secondo il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce quando l’Amministrazione può annullare una DIA edilizia: l’errore progettuale lieve e non doloso non giustifica l’autotutela, se è maturato un affidamento legittimo.
Conclusioni
Il nuovo e interessante intervento del Consiglio di Stato rafforza alcuni punti fermi in materia di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi e ne chiarisce i limiti alla luce del principio di affidamento. Per i professionisti e le amministrazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti edilizi, emergono tre indicazioni operative fondamentali:
- Decorrenza dei termini per l’autotutela
Per le DIA e i titoli abilitativi formati prima del 28 agosto 2015, il termine massimo per l’esercizio dell’autotutela (oggi 12 mesi) non si applica retroattivamente. In questi casi, l’Amministrazione può ancora intervenire, ma entro un termine ragionevole, che deve comunque essere coerente con l’interesse pubblico e non eccessivamente dilatato nel tempo. Una valutazione concreta, caso per caso, resta dunque imprescindibile. - Errore progettuale, buona fede e falsa rappresentazione
L’autotutela “fuori termine” è ammessa solo in presenza di false rappresentazioni dei fatti consapevoli o gravemente colpose. L’errore tecnico, se lieve e non doloso, non può giustificare l’annullamento del titolo. La responsabilità progettuale va valutata con equilibrio, distinguendo tra irregolarità macroscopiche e difformità trascurabili che non alterano sostanzialmente l’assetto edilizio. In questo quadro, l’affidamento del privato diventa un valore giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. - Invalidità derivata dell’ordine di demolizione
Se viene meno il presupposto (diniego di sanatoria o annullamento del titolo), decade anche l’efficacia dell’ordine di demolizione che su di esso si fondava. L’Amministrazione può adottare un nuovo provvedimento repressivo solo se dispone di nuovi e autonomi accertamenti istruttori, specifici e adeguatamente motivati. Non è ammessa la reiterazione automatica dell’ordine sulla base degli stessi elementi già invalidati.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025, n. 2783IL NOTIZIOMETRO