CAM Strade e D.Lgs. n. 36/2023
A tal proposito, risulta a mio avviso ancor più dirimente il D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'applicazione dei CAM sostanzialmente per i “servizi di ristorazione, fornitura di derrate alimentari e ristrutturazioni edilizie”.
Art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”
“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.”
Non sono previsti o almeno esplicitamente dichiarati nell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quelli relativamente alle infrastrutture appunto relativi al c.d. CAM “Strade”, ovvero il D.M. 05/08/2024, che eppure sono di emissione successiva; quindi, il D.Lgs. n. 36/2023 a nostro avviso sembra mancare di coordinamento con il D.M. 05/08/2024.
Inoltre, sappiamo che il D.Lgs. n. 36/2023, si applica solo alle procedure successive al 01/07/2023.
Pertanto l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, anche nella forma vigente in vigore dal 20/07/2025, quindi successivamente al c.d. CAM “Strade”, non prende atto dello stesso ma è quest’ultimo che lo rende obbligatorio nell'ambito del D.Lgs. n. 36/2023 richiamandolo nell'art. 1.
Art. 1 del D.M. 05/08/2024 – “Oggetto e ambito di applicazione”
“1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.”