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CAM Strade: si applica anche ai progetti di cui al vecchio Codice Appalti?

Analisi tecnica sull’applicabilità del D.M. 5 agosto 2024 “CAM Strade” ai contratti pubblici disciplinati dal vecchio Codice dei contratti, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023.

di Marco Abram - 20/10/2025

Conclusioni

Quindi, in conclusione, tornando alla domanda iniziale diciamo che essendo nell'ambito del D.Lgs. n. 50/2016 il c.d. CAM “Strade” non è “cogente”, ma non per questo non applicabile; pertanto, la sua introduzione può derivare solo da una scelta della Stazione Appaltante che l’incardina in una variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ( il limite massimo per questa fattispecie è del 15% dell'importo del contratto iniziale, sempreché non siano state già operate varianti in tale ambito).

Art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Pertanto la modifica, fermo restando le somme a disposizione del QE, deriva da una scelta della stazione appaltante per ragioni di opportunità e miglioramento dell’opera, non dovendo rispondere questa fattispecie al requisito di “imprevidibilità”, ma eventualmente di “imprevisto”, che non trova luogo nel caso di specie ma lo diciamo perché nel suddetto comma si incardina l’ “errore progettuale”.

Rimane fisso però quanto asserito in più punti dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come del resto ribaditi anche nell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero che “non deve essere modificata la sostanza del contratto e l’operazione economica sottesa”.

Art. 106, comma 1, lettera a), terzo periodo, lettera c), punto 2), lettera d), punto 2), lettera e), 2, secondo periodo, 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) … Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. …

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

b) … Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. …

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Infine risulta comunque sempre opportuno verificare tutti i documenti di gara ovvero costituenti la “lex specialis” per controllare che non siano previsti particolari prescrizioni che, anche se non di norma, chiaramente non in contrasto con essa, la stazione appaltante vuole applicare nell’appalto.

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