Conclusioni
Quindi, in conclusione, tornando alla domanda iniziale diciamo che essendo nell'ambito del D.Lgs. n. 50/2016 il c.d. CAM “Strade” non è “cogente”, ma non per questo non applicabile; pertanto, la sua introduzione può derivare solo da una scelta della Stazione Appaltante che l’incardina in una variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ( il limite massimo per questa fattispecie è del 15% dell'importo del contratto iniziale, sempreché non siano state già operate varianti in tale ambito).
Art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”
“2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a
quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura
a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di
sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto
per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del
contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita
solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma
restando la responsabilità dei progettisti esterni.”
Pertanto la modifica, fermo restando le somme a disposizione del QE, deriva da una scelta della stazione appaltante per ragioni di opportunità e miglioramento dell’opera, non dovendo rispondere questa fattispecie al requisito di “imprevidibilità”, ma eventualmente di “imprevisto”, che non trova luogo nel caso di specie ma lo diciamo perché nel suddetto comma si incardina l’ “errore progettuale”.
Rimane fisso però quanto asserito in più punti dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come del resto ribaditi anche nell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero che “non deve essere modificata la sostanza del contratto e l’operazione economica sottesa”.
Art. 106, comma 1, lettera a), terzo periodo, lettera c), punto 2), lettera d), punto 2), lettera e), 2, secondo periodo, 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”
“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con
le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui
il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) … Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di
alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
…
…
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma
7:
…
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una
delle seguenti circostanze:
…
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a
seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del
presente codice;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le
stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie
di importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma
del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
…
b) … Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva
del contratto o dell'accordo quadro. …
…
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il
periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del
comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi
essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso,
fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale
se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella
inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non
previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma
1, lettera d).
…”
Infine risulta comunque sempre opportuno verificare tutti i documenti di gara ovvero costituenti la “lex specialis” per controllare che non siano previsti particolari prescrizioni che, anche se non di norma, chiaramente non in contrasto con essa, la stazione appaltante vuole applicare nell’appalto.