I CAM Edilizia
Neanche il successivo CAM “Edilizia”, ovvero il D.M. 256/2022, lo rendeva cogente per i progetti infrastrutturali ma solo per quelli edilizi, come è normale che fosse visto che il CAM “Strade” ha visto la sua luce solo 2024, (punto 1.1 dell'Allegato) ed inoltre anche in questo caso non essendo stato specificato un transitorio logica vuole che si applichi alle procedure successive alla sua entrata in vigore.
Art. 1.1, dell’Allegato, del D.M. 256/2022 – “Ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni”
“Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a
tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei
Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo
quater) e oo quinquies).
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i
presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche
progettuali relative al cantiere”.
Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.
Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc.
I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.”