Cappotto termico e sconfinamento: il TAR chiarisce i limiti e annulla il diniego comunale
Il cappotto termico non costituisce ampliamento né sconfinamento edilizio. Una sentenza del TAR richiama i Comuni all’obbligo di istruttoria adeguata e motivazione concreta, confermando la tutela degli interventi di efficientamento energetico.
Principi espressi dal TAR
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento comunale per difetto di motivazione e istruttoria. Entrando nel dettaglio, la decisione dei giudici di primo grado ha ribadito alcuni punti fondamentali.
Sulla qualificazione formale dell’intervento, il TAR ha ribadito che la stessa non ha inciso sulla validità della SCIA, essendo entrambe le tipologie (nel caso di specie manutenzione straordinaria o ristrutturazione conservativa) assoggettate allo stesso regime. Un errore di etichetta nel modulo non può tradursi in un diniego.
Quanto al presunto sconfinamento del cappotto, il TAR ha ricordato che la proprietà non si estende illimitatamente nello spazio sovrastante. L’art. 840 c.c. consente l’uso da parte di terzi qualora non vi sia un interesse concreto del proprietario a escluderlo. Un lieve avanzamento tecnico, privo di impatto effettivo sul fondo vicino, non può essere considerato occupazione abusiva.
Lo stesso vale per il cavedio e la canna fumaria, che interessavano solo pochi centimetri di un’area non edificabile e non idonea a sfruttamento.
Quanto alle aperture di luci, il TAR ha censurato l’argomentazione del Comune, giudicata illogica: tali aperture, pur non consentendo affaccio, hanno per definizione funzione igienico-sanitaria.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Toscana 12 giugno 2025, n. 1034IL NOTIZIOMETRO