Conclusioni operative
La decisione del TAR conferma che il cappotto termico, in quanto intervento tecnico legato all’efficientamento energetico, non può essere trattato come un ampliamento edilizio né come una causa automatica di sconfinamento. L’errore formale nella SCIA non incide sulla legittimità della pratica, mentre eventuali minime proiezioni prive di reale utilità non giustificano un provvedimento restrittivo. Lo stesso vale per le aperture di luci, la cui funzione igienico-sanitaria è evidente e non può essere negata senza un’adeguata motivazione.
In definitiva, la sentenza richiama le amministrazioni a un approccio più attento e proporzionato: non bastano valutazioni astratte o formalistiche, ma serve un’istruttoria puntuale e una motivazione concreta. Per i tecnici, rappresenta un’ulteriore conferma che la progettazione degli interventi di riqualificazione energetica trova oggi un sostegno non solo nel legislatore, ma anche nella giurisprudenza.