Direttore lavori e normativa antisismica: la Cassazione ribadisce gli obblighi penali
Cassazione penale 19871/2025: il direttore dei lavori risponde per l’omesso controllo delle opere strutturali in difformità dal progetto antisismico
Conclusioni operative
La sentenza della Cassazione conferma, con chiarezza sistematica, che nelle zone sismiche la funzione del direttore dei lavori assume una valenza pubblicistica e non può esaurirsi in una mera intestazione formale. Il tecnico incaricato non è solo un soggetto che certifica a posteriori, ma un garante attivo della legalità dell’intervento edilizio, sin dalla fase esecutiva.
Il principio di effettività dell’incarico tecnico impone una presenza reale e documentata in cantiere, con obblighi di controllo, verifica, segnalazione e, se necessario, di sospensione dei lavori in caso di difformità. La mancata vigilanza equivale a un’omissione penalmente rilevante, soprattutto se l’intervento è privo del necessario titolo abilitativo, non conforme al progetto depositato, o realizzato senza direzione tecnica.
In particolare:
- non esistono opere “minori” esentate dagli obblighi antisismici: la normativa si applica a tutte le opere edilizie, salvo la sola manutenzione ordinaria;
- la direzione lavori non può essere fittizia o inattiva: l’assenza del tecnico è da sola sufficiente a integrare la responsabilità penale;
- gli adempimenti richiesti (denuncia, progetto, titolo abilitativo, direzione) sono autonomi e la violazione di ciascuno configura un reato distinto;
- il controllo preventivo da parte del Genio Civile è parte integrante del sistema di sicurezza pubblica: eluderlo significa mettere a rischio l’incolumità delle persone.
Per i professionisti, la lezione è chiara: l’incarico di direzione lavori in zona sismica impone un impegno attivo, continuo e documentabile, tanto nella fase progettuale quanto in quella esecutiva. Ogni condotta omissiva o solo formalmente conforme espone a gravi responsabilità, che vanno ben oltre la deontologia professionale, coinvolgendo direttamente il profilo penale.
In zona sismica, non presidiare il cantiere equivale ad accettare il rischio: per questo la responsabilità del direttore dei lavori non può essere solo sulla carta, ma deve riflettersi in una vigilanza concreta, coerente e continua.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 28 maggio 2025, n. 19871IL NOTIZIOMETRO