Direttore lavori e normativa antisismica: la Cassazione ribadisce gli obblighi penali

Cassazione penale 19871/2025: il direttore dei lavori risponde per l’omesso controllo delle opere strutturali in difformità dal progetto antisismico

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Conclusioni operative

La sentenza della Cassazione conferma, con chiarezza sistematica, che nelle zone sismiche la funzione del direttore dei lavori assume una valenza pubblicistica e non può esaurirsi in una mera intestazione formale. Il tecnico incaricato non è solo un soggetto che certifica a posteriori, ma un garante attivo della legalità dell’intervento edilizio, sin dalla fase esecutiva.

Il principio di effettività dell’incarico tecnico impone una presenza reale e documentata in cantiere, con obblighi di controllo, verifica, segnalazione e, se necessario, di sospensione dei lavori in caso di difformità. La mancata vigilanza equivale a un’omissione penalmente rilevante, soprattutto se l’intervento è privo del necessario titolo abilitativo, non conforme al progetto depositato, o realizzato senza direzione tecnica.

In particolare:

  • non esistono opere “minori” esentate dagli obblighi antisismici: la normativa si applica a tutte le opere edilizie, salvo la sola manutenzione ordinaria;
  • la direzione lavori non può essere fittizia o inattiva: l’assenza del tecnico è da sola sufficiente a integrare la responsabilità penale;
  • gli adempimenti richiesti (denuncia, progetto, titolo abilitativo, direzione) sono autonomi e la violazione di ciascuno configura un reato distinto;
  • il controllo preventivo da parte del Genio Civile è parte integrante del sistema di sicurezza pubblica: eluderlo significa mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Per i professionisti, la lezione è chiara: l’incarico di direzione lavori in zona sismica impone un impegno attivo, continuo e documentabile, tanto nella fase progettuale quanto in quella esecutiva. Ogni condotta omissiva o solo formalmente conforme espone a gravi responsabilità, che vanno ben oltre la deontologia professionale, coinvolgendo direttamente il profilo penale.

In zona sismica, non presidiare il cantiere equivale ad accettare il rischio: per questo la responsabilità del direttore dei lavori non può essere solo sulla carta, ma deve riflettersi in una vigilanza concreta, coerente e continua.

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