Direttore lavori e normativa antisismica: la Cassazione ribadisce gli obblighi penali
Cassazione penale 19871/2025: il direttore dei lavori risponde per l’omesso controllo delle opere strutturali in difformità dal progetto antisismico
Analisi tecnica e quadro normativo
La sentenza ha una forte valenza sistemica, in quanto richiama tutti i professionisti dell’area tecnica alle loro responsabilità nei cantieri con rilevanza strutturale. Dal punto di vista operativo:
- la conformità dell’opera al progetto sismico autorizzato non può mai essere una verifica postuma: va accertata in corso d’opera;
- la vigilanza del direttore dei lavori non può essere delegata integralmente all’impresa esecutrice;
- l’assenza di controlli, soprattutto in zona sismica, è di per sé causa di responsabilità penale, indipendentemente dall’evento dannoso (crollo, lesioni, etc.);
- il direttore dei lavori, se consapevole delle irregolarità o se omette di intervenire, risponde a titolo di concorso omissivo nel reato edilizio o nel reato di pericolo strutturale.
Gli ermellini hanno correttamente richiamato l’art. 29 del Testo Unico Edilizia e in particolare:
- il comma 1 – “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso”;
- il comma 2 – “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni”.
Secondo la Cassazione, l'obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire, cui consegue la responsabilità penale del direttore dei lavori nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell'intervento o alla rinunzia all'incarico e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che - e fintanto - che il cantiere sia sottoposto a sequestro.
L'assenza dal cantiere del direttore dei lavori non esclude la responsabilità penale per gli abusi commessi. Su questa figura ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico.
Nel caso di specie, osservano i giudici, la circostanza che non si sia dato corso alla formalizzazione di una lettera di incarico è circostanza assolutamente ininfluente, in quanto ciò che conta è che, per l'amministrazione preposta al controllo, fosse presente una figura professionale in grado di accertare, nella fase di esecuzione, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e questa figura professionale era proprio il direttore lavori, come comunicato all'amministrazione.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 28 maggio 2025, n. 19871IL NOTIZIOMETRO