Direttore lavori e normativa antisismica: la Cassazione ribadisce gli obblighi penali

Cassazione penale 19871/2025: il direttore dei lavori risponde per l’omesso controllo delle opere strutturali in difformità dal progetto antisismico

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Le violazioni della normativa antisismica

La sentenza dedica ampio spazio all’inquadramento normativo delle opere realizzate in zona sismica, richiamando il principio cardine secondo cui la disciplina antisismica si applica a tutti gli interventi edilizi, ad eccezione della sola manutenzione ordinaria, a prescindere dalla dimensione, tipologia o dalla presenza di elementi strutturali rilevanti.

È un passaggio centrale: non esistono opere edilizie “minori” che sfuggano agli obblighi di denuncia, progettazione e controllo quando si interviene in zona sismica. La Cassazione ha ribadito che tale approccio restrittivo non è frutto di un’interpretazione estensiva, ma è imposto dal fine pubblicistico della normativa sismica: garantire il controllo preventivo, tecnico e documentale dell’attività edilizia nei territori esposti al rischio.

In particolare:

  • ogni intervento edilizio deve essere previamente denunciato all’Ufficio del Genio Civile, affinché possano essere eseguiti i necessari controlli di compatibilità sismica;
  • è richiesto il preventivo rilascio del titolo abilitativo edilizio;
  • il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato e allegato alla denuncia di inizio lavori;
  • l’esecuzione deve avvenire sotto la direzione tecnica di un professionista abilitato, che ne garantisca la conformità.

Come evidenziato al punto 6.3 della sentenza, ciascuno di questi adempimenti è funzionalmente autonomo e giuridicamente rilevante. La violazione di anche uno solo di essi costituisce reato e non può essere considerata sanabile con un eventuale deposito tardivo o una regolarizzazione postuma.

Nel caso esaminato, tali obblighi sono stati completamente disattesi. L’opera è stata realizzata:

  • in totale difformità rispetto al progetto depositato presso il Genio Civile;
  • in assenza del titolo abilitativo prescritto;
  • senza la presenza effettiva del direttore dei lavori, la cui attività si è limitata alla sola intestazione formale dell’incarico, senza alcun controllo operativo.

La Cassazione ha, dunque, ribadito che la funzione del tecnico direttore dei lavori in ambito sismico non è meramente formale o certificativa, ma impone una responsabilità attiva e dinamica nella gestione dell’intervento: dalla verifica iniziale del rispetto del progetto approvato, fino all’eventuale sospensione dei lavori in presenza di difformità. In mancanza, si configura un concorso omissivo penalmente rilevante.

La posizione di garanzia del direttore dei lavori non può quindi essere interpretata come un adempimento formale: essa costituisce, nei fatti, un presidio giuridico e tecnico essenziale per la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza delle costruzioni.

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