Quadro normativo di riferimento
L’art. 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro un obbligo di sicurezza di natura contrattuale, che si traduce nell’adozione di tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Il d.Lgs. n. 81/2008 ha sviluppato questo principio, declinandolo in una fitta rete di obblighi specifici:
- valutazione dei rischi;
- formazione e informazione;
- predisposizione di dispositivi di protezione;
- sorveglianza sanitaria;
- procedure di emergenza.
In giurisprudenza è consolidato che l’onere della prova si distribuisce in modo asimmetrico: al lavoratore spetta dimostrare l’evento e il nesso con la prestazione, ma una volta che esso è assolto, incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, ossia quella di avere fatto tutto il possibile per impedire il verificarsi del danno.