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Infortuni sul lavoro: la Cassazione alleggerisce l’onere della prova del lavoratore

Il lavoratore deve dimostrare solo il nesso tra infortunio e prestazione resa, mentre il datore deve provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008

di Redazione tecnica - 29/09/2025

Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando le decisioni di primo e secondo grado e riaffermando un principio di grande rilevanza pratica, ovvero che:

“il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno, una volta richiamato il contratto di lavoro (ovvero "il titolo che costituisce la fonte" dell'obbligo legale di protezione) si può limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".

Secondo gli ermellini della sezione Lavoro, non spetta al lavoratore fornire la prova diretta dell’inadempimento, ma dimostrare il fatto dannoso e il nesso con l’attività lavorativa.

Sarà poi il datore a dover provare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno, in linea con quanto previsto dall’art. 2087 c.c. e dal d.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso in esame il lavoratore:

  • ha affermato e provato, fin dal ricorso introduttivo, la causa e la dinamica dell’infortunio, individuando così sul piano sostanziale il fattore di rischio presente nell'ambito del lavoro svolto;
  • ha anche soddisfatto, l'onere di allegazione e di specificazione degli elementi costitutivi della domanda svolta posti a livello processuale a carico del lavoratore (come di un qualsiasi danneggiato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno).

Nasceva quindi l'obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume oggi nel nostro ordinamento in base a tutte le misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza (art. 18 del Testo Unico Sicurezza Lavoro) oltre che in base all’art. 2087 c.c.

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