Superbonus e CILAS inefficace: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri dei Comuni
Una nuova pronuncia conferma la legittimità della sospensione dei lavori per carenze documentali nella CILA-S. Cosa cambia per tecnici e committenti?
Quali poteri ha realmente il Comune di fronte a una CILA Superbonus (CILAS) carente? È possibile sospendere i lavori o respingere la comunicazione edilizia? E cosa accade se l'intervento è riconducibile all’edilizia libera?
Superbonus e CILA-S: una giurisprudenza in continua evoluzione
Il confine tra potere di vigilanza e potere provvedimentale della Pubblica Amministrazione torna al centro del dibattito giuridico. Con il parere n. 267 del 31 marzo 2025 reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato è intervenuto su un tema quanto mai attuale per tecnici e committenti: la validità della CILAS e i limiti entro cui il Comune può dichiararla inefficace o non accoglierla.
Il caso prende le mosse da un intervento di efficientamento energetico – installazione di pompa di calore e pannelli fotovoltaici – notificato tramite CILAS al Comune. L’Amministrazione, rilevando alcune carenze documentali, ordinava la sospensione immediata dei lavori e successivamente disponeva di non accogliere la CILAS.
Secondo il ricorrente la CILAS, al pari della CILA ordinaria, non può essere oggetto di un provvedimento di rigetto o inefficacia, trattandosi di una mera comunicazione soggetta a vigilanza ex post. La difesa ha invocato il principio di tipicità dei poteri amministrativi, contestando l’esercizio di un potere “non previsto dalla legge” ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 241/1990.
Nella memoria controdeduttiva è stato inoltre richiamato il principio di soccorso istruttorio, sostenendo che le eventuali carenze documentali avrebbero potuto (e dovuto) essere sanate in corso d’opera senza alcuna decadenza dal beneficio fiscale.
Documenti Allegati
Parere Consiglio di Stato 31 marzo 2025, n. 267IL NOTIZIOMETRO