Superbonus e CILAS inefficace: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri dei Comuni
Una nuova pronuncia conferma la legittimità della sospensione dei lavori per carenze documentali nella CILA-S. Cosa cambia per tecnici e committenti?
Conclusioni
Il parere del Consiglio di Stato chiarisce un punto fondamentale: non basta inviare una CILAS per blindare un intervento. Anche quando non si è in presenza di un’autorizzazione edilizia in senso stretto, le irregolarità formali e sostanziali (come l’assenza di documentazione essenziale) possono legittimamente condurre all’inibizione dei lavori e alla perdita del Superbonus, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, lett. a) del D.L. n. 34/2020.
Occorre quindi:
- verificare attentamente la completezza della documentazione allegata alla CILAS;
- non sottovalutare le richieste di integrazione provenienti dagli uffici tecnici comunali;
- assicurarsi della corretta qualificazione dell’intervento, evitando di utilizzare la CILAS per opere che rientrano nell’edilizia libera solo in astratto, ma che – per le modalità di realizzazione – richiedono comunque una comunicazione asseverata.
Documenti Allegati
Parere Consiglio di Stato 31 marzo 2025, n. 267IL NOTIZIOMETRO