Superbonus e CILAS inefficace: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri dei Comuni
Una nuova pronuncia conferma la legittimità della sospensione dei lavori per carenze documentali nella CILA-S. Cosa cambia per tecnici e committenti?
Il parere del Consiglio di Stato
Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, con motivazione articolata, ha rigettato il ricorso, affermando tre principi centrali:
- la CILAS, sebbene sia una comunicazione e non un titolo autorizzativo, non è sottratta ai poteri di vigilanza e inibizione del Comune;
- l’Amministrazione comunale ha il dovere di intervenire quando riscontra carenze documentali sostanziali che incidano sulla regolarità dell’intervento edilizio;
- la sospensione dei lavori è legittima se fondata su istruttoria completa, motivata e preceduta da un invito a regolarizzare la documentazione, come nel caso di specie.
In particolare, il Consiglio ha sottolineato che gli interventi oggetto della comunicazione – pur teoricamente rientranti nell’edilizia libera – sono stati espressamente qualificati dal tecnico come rientranti nel Superbonus, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, e quindi assoggettati a CILAS. Questo elemento ha fatto ricadere l’intervento nell’ambito dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, giustificando il potere del Comune di disporre una sospensione e di non accogliere la CILA.
Documenti Allegati
Parere Consiglio di Stato 31 marzo 2025, n. 267IL NOTIZIOMETRO