Superbonus e CILAS inefficace: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri dei Comuni
Una nuova pronuncia conferma la legittimità della sospensione dei lavori per carenze documentali nella CILA-S. Cosa cambia per tecnici e committenti?
Il principio chiave: la vigilanza ex art. 27 TUE
Il cuore del parere si fonda sull’art. 27 del Testo Unico Edilizia: l’Amministrazione conserva sempre il potere-dovere di vigilanza sulle attività edilizie, anche in presenza di comunicazioni come la CILA-S. Non può pertanto ritenersi illegittimo un intervento sospensivo fondato su carenze documentali rilevanti, soprattutto quando – come nel caso esaminato – l’istruttoria comunale sia stata accompagnata da un termine perentorio per l’integrazione degli atti.
La giurisprudenza amministrativa richiamata nel parere (Cons. Stato, Sez. II, n. 8894/2024; Sez. IV, n. 885/2024) conferma questa impostazione: la CILA non esonera dall’obbligo di rispettare le normative urbanistiche, e in presenza di violazioni l’Ente deve attivare i procedimenti repressivi.
Documenti Allegati
Parere Consiglio di Stato 31 marzo 2025, n. 267IL NOTIZIOMETRO