Ambito di applicazione
L’articolo 1 chiarisce da subito il perimetro applicativo del provvedimento. Il Codice si applica a tutte le agevolazioni ricomprese tra le forme elencate nell’articolo 12, salvo alcune eccezioni. Per esempio, gli incentivi fiscali che non richiedono attività istruttorie valutative rimangono soggetti alla disciplina di settore, così come gli incentivi relativi alle accise. Per gli incentivi contributivi, invece, il Codice opera solo in parte, con un’integrazione mirata e non pienamente sostitutiva della normativa speciale.
Questa scelta del legislatore consente di mantenere distinto il regime dei benefici automatici – tipico dei crediti d’imposta – da quello degli incentivi complessi e valutativi, senza snaturare le logiche operative che negli ultimi anni hanno caratterizzato molti strumenti fiscali.
Il Codice si applica su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e compatibilmente con le fonti europee. In particolare, se l’incentivo rientra nella disciplina sugli aiuti di Stato, prevale il diritto UE: notifiche, regolamenti di esenzione e decisioni della Commissione restano condizioni essenziali per l’attivazione dei regimi agevolativi.