Il regime speciale degli incentivi fiscali
Con l’art. 19 viene introdotto un regime speciale degli incentivi fiscali, suddivisi in due grandi categorie:
- incentivi fiscali con istruttoria tecnica valutativa;
- crediti d’imposta automatici senza istruttoria valutativa, che restano soggetti alle regole tributarie ordinarie, con alcune novità procedurali.
Nella prima tipologia rientrano le misure in cui l’amministrazione deve verificare requisiti tecnici, economici o finanziari prima della concessione. Per queste agevolazioni si applica integralmente il Codice: criteri di valutazione, trasparenza delle procedure, monitoraggio e coerenza con i regolamenti UE sugli aiuti di Stato.
Le modalità di fruizione, i controlli e le procedure di recupero continuano invece a essere disciplinate dalle norme di settore, preservando la specificità tecnica dei singoli strumenti.
Per i crediti automatici arriva una novità molto rilevante: la comunicazione preventiva al MEF.
Il soggetto beneficiario deve ora dichiarare preventivamente:
- l’ammontare dell’agevolazione che intende utilizzare;
- la ripartizione temporale prevista.
Per attivare questi crediti occorreranno specifici provvedimenti attuativi, che definiranno istruzioni operative e modalità di monitoraggio.
Quando questi crediti integrano un aiuto di Stato o rientrano nel regime de minimis, la loro attivazione è subordinata alla registrazione preventiva del regime nel Registro nazionale degli aiuti, nonché, se necessario, nei registri Sian e Sipa.