Compatibilità paesaggistica e condono edilizio: stato legittimo e inefficacia del titolo
Il Consiglio di Stato chiarisce che il titolo edilizio in area vincolata senza parere paesaggistico è inefficace e che la Soprintendenza deve accertare la legittimità complessiva dell’immobile
I principi del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando integralmente la decisione del TAR, che aveva evidenziato due principi fondamentali:
- verifica unitaria dello stato legittimo: la Soprintendenza non può limitarsi a valutare la sola opera oggetto di condono (l’ampliamento) se esistono elementi concreti che inducono a ritenere abusiva anche la parte preesistente. In tale evenienza, è legittimo che l’amministrazione proceda a un accertamento complessivo della conformità paesaggistica di tutto il manufatto, compresa la verifica della sussistenza del titolo originario;
- inefficacia del titolo edilizio privo di autorizzazione paesaggistica: la sentenza ribadisce il consolidato orientamento secondo cui un titolo edilizio rilasciato in area vincolata in assenza del prescritto parere paesaggistico può ritenersi formalmente valido sotto il profilo urbanistico-edilizio, ma non produce effetti efficaci fino all’acquisizione del necessario nulla osta. In altri termini, il permesso di costruire o la concessione in sanatoria restano inefficaci, e l’opera deve considerarsi abusiva finché non intervenga la regolarizzazione della compatibilità paesaggistica.
Principi che erano già stati confermati dalla Sentenza della Corte di Cassazione richiamata in premessa, secondo la quale il rilascio del permesso di costruire, in assenza di valida autorizzazione paesaggistica, non ha alcuna efficacia neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 giugno 2025, n. 5486IL NOTIZIOMETRO