Condono edilizio e limiti volumetrici: il TAR sul frazionamento dell’istanza

Il TAR Lazio ribadisce il principio di unitarietà della domanda di condono edilizio: niente frazionamenti per superare i limiti volumetrici imposti

di Redazione tecnica - 13/06/2025

Il principio di unitarietà della domanda di condono

Il cuore della pronuncia sta proprio nella necessità di valutare unitariamente l’istanza. Il TAR ha, infatti, ribadito che:

  • la domanda di condono non può essere artificiosamente frazionata per tentare di "salvare" porzioni dell’opera;
  • l’intervento edilizio oggetto della domanda è quello che risulta realizzato in concreto, come un unicum;
  • il superamento dei limiti di legge comporta il rigetto integrale della richiesta, anche se alcune porzioni dell’intervento avrebbero, astrattamente, i requisiti per essere sanate.

I giudici di primo grado hanno sottolineato che tale principio vale:

  • sia per interventi qualificabili come ampliamenti di edifici legittimi;
  • sia per interventi configurabili come nuove costruzioni abusive.

In entrambi i casi, non è consentito il frazionamento dell’istanza né in sede di domanda né successivamente, per aggirare il limite sostanziale imposto dalla legge. I giudici hanno inoltre chiarito che l’eventuale diversa qualificazione giuridica dell’intervento (ampliamento o nuova costruzione) non avrebbe comunque consentito un frazionamento della domanda, essendo l’intervento unitario e, nel complesso, eccedente i limiti volumetrici consentiti.

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