Condono edilizio e limiti volumetrici: il TAR sul frazionamento dell’istanza
Il TAR Lazio ribadisce il principio di unitarietà della domanda di condono edilizio: niente frazionamenti per superare i limiti volumetrici imposti
di
Redazione tecnica -
13/06/2025
Implicazioni pratiche
Dal punto di vista operativo, la sentenza del TAR conferma un principio ormai consolidato che i tecnici dovrebbero sempre considerare in via preliminare:
- la verifica della volumetria complessiva è un passaggio imprescindibile prima della presentazione dell’istanza;
- non è ammesso un frazionamento funzionale della domanda: se l’intervento complessivo è eccedente, la P.A. deve respingere la richiesta;
- la qualificazione dell’intervento come ampliamento o nuova costruzione non altera il principio: in entrambi i casi valgono i limiti volumetrici della legge, e la valutazione è unitaria;
- tentativi successivi di riformulare la domanda "limitandola" a una parte dell’intervento sono destinati a fallire, salvo casi eccezionali in cui vi sia una effettiva e originaria autonomia fisico-funzionale delle diverse porzioni edilizie (circostanza non ravvisabile nel caso esaminato dal TAR).
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Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 8 maggio 2025, n. 8897IL NOTIZIOMETRO