Il quadro normativo: accesso difensivo e limiti
L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 sancisce che deve sempre essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La disposizione si coordina con l’art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.
La giurisprudenza amministrativa, negli anni, ha consolidato un orientamento chiaro: in materia di accesso difensivo, la verifica deve riguardare l’astratta utilità del documento ai fini della difesa, senza valutazioni ex ante sulla sua decisività in giudizio. Le esigenze di riservatezza non sono irrilevanti, ma trovano un limite di fronte all’effettività della tutela.