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Accesso agli atti e tutela difensiva: il Consiglio di Stato conferma la prevalenza del diritto di difesa

Con la sentenza n. 7457/2025, Palazzo Spada ribadisce che l’art. 24, comma 7, L. 241/1990 impone di garantire l’accesso difensivo anche in presenza di contratti con soggetti terzi

di Redazione tecnica - 29/09/2025

Il quadro normativo: accesso difensivo e limiti

L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 sancisce che deve sempre essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La disposizione si coordina con l’art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.

La giurisprudenza amministrativa, negli anni, ha consolidato un orientamento chiaro: in materia di accesso difensivo, la verifica deve riguardare l’astratta utilità del documento ai fini della difesa, senza valutazioni ex ante sulla sua decisività in giudizio. Le esigenze di riservatezza non sono irrilevanti, ma trovano un limite di fronte all’effettività della tutela.

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