Accesso agli atti e tutela difensiva: il Consiglio di Stato conferma la prevalenza del diritto di difesa

Con la sentenza n. 7457/2025, Palazzo Spada ribadisce che l’art. 24, comma 7, L. 241/1990 impone di garantire l’accesso difensivo anche in presenza di contratti con soggetti terzi

di Redazione tecnica - 29/09/2025

Accesso agli atti e accesso difensivo: una distinzione utile anche nei lavori pubblici

La sentenza in commento si colloca nell’ambito dell’accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241/1990. In particolare, riguarda l’accesso difensivo, che si distingue dall’accesso civico semplice e da quello generalizzato (FOIA).

Mentre questi ultimi sono strumenti di trasparenza, l’accesso difensivo è finalizzato esclusivamente alla tutela giurisdizionale, e per questo motivo la norma riconosce la sua prevalenza sulle esigenze di riservatezza.

Il collegamento con i lavori pubblici è diretto: il d.lgs. 36/2023 richiama le norme generali della legge 241/1990, confermando che anche nelle gare d’appalto, per la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara, valgono le stesse regole, con l’attenzione aggiuntiva, al comma 5 dell’art. 35, a segreti tecnici e commerciali

La giurisprudenza ha però chiarito che tali limiti non possono comprimere il diritto di difesa, che resta prevalente, purché la richiesta sia specifica e collegata a un interesse concreto.

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