Conclusioni operative
L'appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’istanza di accesso difensivo.
La sentenza ribadisce così alcuni punti fondamentali in materia di accesso agli atti:
- l’accesso difensivo non può essere limitato richiamando genericamente la riservatezza;
- anche documenti riferiti a contratti con soggetti terzi, se utili alla difesa, devono essere resi accessibili;
- l’amministrazione deve valutare il nesso di strumentalità sulla base dell’istanza e non può sostituirsi al giudice nel giudizio di rilevanza probatoria;
- solo in presenza di dati sensibili o sensibilissimi occorre operare un bilanciamento più attento, eventualmente ricorrendo a forme di oscuramento parziale.