La sentenza del Consiglio di Stato
Tornando al caso concreto, il Consiglio di Stato ha ribadito che la disciplina sancisce la prevalenza del diritto di difesa sulla tutela della riservatezza, salvo casi di dati sensibili o sensibilissimi, qui non presenti.
In riferimento al nesso di strumentalità, i documenti richiesti, pur riferiti a contratti con terzi, risultavano strettamente connessi con la vicenda giudiziaria civile avviata dallo stesso Comune e dunque rilevanti per la difesa della società convenuta.
Non solo: né l’amministrazione né il giudice possono valutare in anticipo la decisività del documento richiesto. È sufficiente dimostrare che esso possa avere potenziale utilità nella difesa, motivo per cui non è possibile attuare una discrezionalità preventiva.
Infine, ricorda il Consiglio, l’istanza deve riferirsi a documenti puntualmente individuati e non può tradursi in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.