Contributo di costruzione: quando scatta l’esonero?
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Testo Unico Edilizia relativamente alle condizioni per l’esonero dal contributo di costruzione
Conclusioni
Il nuovo intervento dei giudici di Palazzo Spada costituisce un importante punto di riferimento per tutti i tecnici coinvolti nella progettazione e nell’istruttoria di impianti tecnologici o industriali. In particolare:
- non può parlarsi di esonero per interventi realizzati da soggetti privati, se manca una destinazione pubblica formalizzata e un vincolo oggettivo all’erogazione del servizio;
- la strumentalità al servizio pubblico non basta: serve un coinvolgimento diretto dell’amministrazione, tramite atti convenzionali o previsione urbanistica;
- l’autorizzazione ambientale unica (art. 208), pur legittimando l’opera sotto il profilo ambientale, non vale come pianificazione urbanistica e non legittima l’esonero.
È quindi fondamentale, già in fase di pianificazione progettuale, valutare con attenzione la natura dell’intervento e le previsioni urbanistiche di riferimento, al fine di evitare contenziosi e richieste contributive inattese.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 3 aprile 2025, n. 2859IL NOTIZIOMETRO