Contributo di costruzione: quando scatta l’esonero?

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Testo Unico Edilizia relativamente alle condizioni per l’esonero dal contributo di costruzione

di Redazione tecnica - 13/05/2025

Conclusioni

Il nuovo intervento dei giudici di Palazzo Spada costituisce un importante punto di riferimento per tutti i tecnici coinvolti nella progettazione e nell’istruttoria di impianti tecnologici o industriali. In particolare:

  • non può parlarsi di esonero per interventi realizzati da soggetti privati, se manca una destinazione pubblica formalizzata e un vincolo oggettivo all’erogazione del servizio;
  • la strumentalità al servizio pubblico non basta: serve un coinvolgimento diretto dell’amministrazione, tramite atti convenzionali o previsione urbanistica;
  • l’autorizzazione ambientale unica (art. 208), pur legittimando l’opera sotto il profilo ambientale, non vale come pianificazione urbanistica e non legittima l’esonero.

È quindi fondamentale, già in fase di pianificazione progettuale, valutare con attenzione la natura dell’intervento e le previsioni urbanistiche di riferimento, al fine di evitare contenziosi e richieste contributive inattese.

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