Contributo di costruzione: quando scatta l’esonero?
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Testo Unico Edilizia relativamente alle condizioni per l’esonero dal contributo di costruzione
L’esonero come norma eccezionale
Infine, la sentenza ribadisce un principio di fondo già consolidato nella giurisprudenza amministrativa: l’esonero dal contributo di costruzione ha natura eccezionale e deve essere interpretato in senso restrittivo. Ogni deroga all’onerosità dell’intervento edilizio deve essere rigorosamente dimostrata.
La regola generale, ha precisato il Consiglio di Stato, è la corresponsione del contributo. L’esonero è l’eccezione, da applicare solo in presenza dei presupposti normativamente richiesti e in presenza di una chiara utilità pubblica diretta.
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Sentenza Consiglio di Stato 3 aprile 2025, n. 2859IL NOTIZIOMETRO