Il concetto di "bene della vita"
Il fulcro della sentenza è la conferma di un principio ormai consolidato: la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi richiede la prova della spettanza del cosiddetto “bene della vita”.
Non basta che l’atto sia annullato per vizi formali, perché venga accertato il diritto all’edificabilità. Finché il potere pianificatorio è discrezionale e riesercitabile, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e riconoscere ex ante un utile;
L’annullamento consente soltanto la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, che deve essere esercitata con una nuova motivazione.
Perdita di chance e limiti applicativi
Il Consorzio aveva chiesto, in alternativa, di riconoscere almeno la perdita di chance. Anche questa tesi è stata esclusa. La chance, infatti, diventa risarcibile solo quando l’occasione sia definitivamente perduta perché il potere non è più esercitabile. Se invece l’amministrazione può ancora riesercitare la propria discrezionalità, l’occasione non è svanita in modo irreversibile.
Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, non si può utilizzare la chance come scorciatoia per aggirare la mancata prova della spettanza del bene della vita.
Finché la p.a. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l'occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio.