Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, ribadendo che senza la prova della spettanza del bene della vita, non vi è spazio per un risarcimento.
La perdita di chance non può essere utilizzata come scorciatoia e le spese tecniche, se non adeguatamente provate e collegate al progetto, restano a carico dell’operatore. In sostanza, il risarcimento non può sostituire la riedizione del potere, unico momento che potrà chiarire se, e a quali condizioni, il progetto potrà essere realizzato.
La sentenza offre alcuni spunti pratici:
- per i professionisti, in quanto l’annullamento non equivale a un diritto edificatorio né a un risarcimento; occorre attendere la nuova decisione del Comune, e chi intende chiedere danni deve fornire prova concreta sia sull’an che sul quantum;
- per le amministrazioni, tenendo conto che la motivazione resta un presidio sostanziale di legittimità. Una decisione priva di ragioni esplicite rischia di essere annullata e di costringere a un nuovo iter deliberativo, con aggravio di tempi e contenziosi.