La risposta del MIT: non è concessione di spazio, ma concessione di servizi
Alla luce del quadro normativo, la risposta del Ministero è lineare. Il contratto prospettato non può essere ricondotto alla concessione di spazio pubblico, istituto che risponde a logiche del tutto diverse e che non è compatibile con l’esigenza di garantire ai dipendenti dell’ente la disponibilità di alimenti e bevande.
Secondo il MIT, la fattispecie integra a tutti gli effetti una concessione di servizi: l’operatore economico gestisce il servizio di vending assumendosi il rischio operativo e remunerandosi attraverso i ricavi derivanti dalle vendite. Questo elemento causale è dirimente e non può essere aggirato attraverso una diversa qualificazione formale del rapporto.
In questo passaggio il parere è particolarmente chiaro anche sul piano dei principi. Il principio del risultato e quello della fiducia non rilevano ai fini della qualificazione giuridica del contratto e non possono essere invocati per giustificare il ricorso a istituti alternativi. Al contrario, è proprio il principio di accesso al mercato a risultare decisivo: l’utilizzo di un comodato di spazi determinerebbe una deviazione dalla corretta applicazione dell’art. 3 del Codice, eludendo le garanzie minime di concorrenza.