Conclusioni operative
Il parere del MIT conferma una linea interpretativa chiara, destinata a incidere sulla prassi di molti enti: il servizio di vending interno configura una concessione di servizi, anche in presenza di ricavi minimi e di un’utenza limitata.
Da ciò discende che:
- va applicata la disciplina dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023;
- è ammessa una procedura semplificata, ma non informale;
- non sono legittimi schemi contrattuali alternativi utilizzati per aggirare il confronto concorrenziale;
- il principio del risultato non può essere invocato per sovvertire la qualificazione giuridica del rapporto.
Ancora una volta, il Codice mostra come la semplificazione non coincida con l’elusione delle regole, ma con la loro applicazione proporzionata e consapevole, anche – e soprattutto – nei casi di minore impatto economico.