Quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la risposta del MIT è necessario partire dal quadro normativo.
L’art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) disciplina in modo specifico i contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea, prevedendo, al comma 1, la possibilità per l’ente concedente di ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione – ove esistenti – di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione. La norma configura una disciplina autonoma, distinta da quella degli appalti, e non richiama l’affidamento diretto.
Accanto a questa disposizione, assume un ruolo centrale l’art. 3 del Codice, che disciplina il principio dell’accesso al mercato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a favorire l’accesso degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
La lettura combinata di queste due norme chiarisce un punto essenziale: il legislatore ha già operato a monte un bilanciamento tra esigenze di semplificazione e tutela del mercato, individuando per le concessioni sotto soglia uno strumento procedurale più snello, ma comunque fondato su un confronto concorrenziale minimo.
È su questo impianto che si innesta il ragionamento del MIT.