Edilizia e Salva Casa: come provare lo stato legittimo di un immobile
Guida operativa all’utilizzo dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia per l’attestazione dello stato legittimo degli immobili
Stato legittimo: i titoli che concorrono
Il terzo periodo dispone “Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34,37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis”.
Tralasciando la ripetizione (probabilmente un refuso del legislatore) dell’art. 38, giustamente il legislatore ha voluto risolvere la “querelle” relativa a tutte le forme di sanzione alternativa alla demolizione che fino a prima del Salva Casa consentivano di tollerare l’abuso ma senza alcun effetto sulla legittimità dell’immobile che non poteva subire alcun intervento.
Quindi, su un immobile con un titolo di partenza (ordinario o in sanatoria):
- il pagamento delle sanzioni:
- alternative alla demolizione di cui agli articoli 33, 34 e 38;
- per interventi realizzati in assenza di SCIA (art. 37);
- la dichiarazione del tecnico per l’attestazione delle tolleranze costruttive (art. 34-bis);
possono essere utilizzate ai fini dell’attestazione dello stato legittimo.
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