Impianti agrivoltaici: no a limiti regionali astratti

Consiglio di Stato: illegittima la delibera che fissa un tetto del 50% alle autorizzazioni provinciali per le FER

di Redazione tecnica - 23/09/2025

Fino a che punto le Regioni possono incidere sul bilanciamento tra energia rinnovabile e tutela del paesaggio? È legittimo fissare un tetto percentuale alle autorizzazioni in una singola provincia? E cosa succede se il diniego di VIA si fonda esclusivamente su questi criteri generali?

Impianti agrivoltaici: il no del Consiglio di Stato a limiti astratti sull'installazione

Questi interrogativi, tutt’altro che teorici, sono stati affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza 21 luglio 2025, n. 6434, in relazione a un progetto agrivoltaico respinto da un’Amministrazione regionale proprio sulla base di una delibera che introduceva limiti astratti e percentuali provinciali, legate a vincoli paesaggistici e archeologici.

Nel caso in esame, la società titolare del progetto aveva presentato un’istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e una richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

Nelle more, la Regione Lazio aveva approvato la delibera n. 171/2023, contenente “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”, tra cui:

  • priorità per progetti in aree idonee ex art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021;
  • priorità per impianti legati al PNRR e alla programmazione unitaria 2021–2027;
  • un tetto massimo del 50% per la potenza autorizzabile in ciascuna provincia, calcolata rispetto al totale regionale.

Sulla base di tale delibera, la Regione aveva rigettato la richiesta della società, motivando con l’esigenza di un “riequilibrio territoriale”.

Ne era scaturito il ricorso che il TAR aveva però dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo che la delibera non fosse immediatamente lesiva e che l’interesse ad agire sarebbe sorto solo con gli atti applicativi.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati