La decisione del Consiglio di Stato
Sulla base di questo impianto normativo, Palazzo Spada ha accolto l’appello. Preliminarmente, i giudici hanno chiarito che il ricorso non poteva considerarsi irricevibile: la lesione per l’operatore economico si era infatti concretizzata solo con il provvedimento di diniego della VIA, e non già con la mera adozione della delibera regionale.
Entrando nel merito, la Sezione ha dichiarato illegittima la delibera n. 171/2023 della Regione Lazio da cui era scaturito il diniego, che introduceva un tetto del 50% alla potenza autorizzabile in ciascuna provincia. Secondo i giudici, la Regione aveva ecceduto le proprie competenze, ponendo vincoli astratti e generali non previsti dal legislatore statale.
In particolare, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale per ribadire che: “Le Regioni non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea” (Corte cost. n. 286/2019).
Da ciò consegue che anche il provvedimento di rigetto adottato dalla Regione – fondato unicamente sul rinvio alla delibera – è stato ritenuto illegittimo e annullato.
Allo stesso tempo, la Sezione ha precisato che il favor legislativo per le rinnovabili non implica una prevalenza assoluta sugli altri interessi, chiarendo che “Non si può riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Spetta all’amministrazione, nel procedimento autorizzativo, valutare caso per caso e operare un equilibrato bilanciamento degli interessi”.