Impianti agrivoltaici: no a limiti regionali astratti
Consiglio di Stato: illegittima la delibera che fissa un tetto del 50% alle autorizzazioni provinciali per le FER
Il contesto normativo
Per comprendere le ragioni del contrasto tra Regione e società ricorrente è utile richiamare il quadro normativo sulla disciplina sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi quelli agrivoltaici, che comprende:
- il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che all’art. 27-bis regola il procedimento di autorizzazione unica (PAUR);
- il d.lgs. n. 387/2003, che ha introdotto le prime norme organiche sulle rinnovabili;
- il d.lgs. n. 199/2021 (attuativo della direttiva RED II), che individua le aree idonee e definisce criteri uniformi per la diffusione delle FER;
- le Linee guida nazionali di cui al d.m. 10 settembre 2010, vincolanti in tutto il territorio italiano.
A completare il quadro, la Corte costituzionale ha ribadito (sentenze nn. 106/2020, 286/2019) che le Regioni possono individuare solo in concreto aree non idonee, con adeguata istruttoria, senza imporre limiti generali e astratti che ostacolino la diffusione delle rinnovabili.
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